Bullismo e cyberbullismo, la responsabilità oltre i minori

Pubblicato il 30 ottobre 2024 alle ore 12:03

Bullismo e cyberbullismo

La responsabilità oltre i minori

Ogni tipo di vessazione nei riguardi di un minore, se realizzata con costanza, può essere una forma di bullismo; se commessa con gli strumenti telematici, allora diventa cyberbullismo.

Definizioni:

Il bullismo: abuso di potere da parte di una singola persona o di un gruppo di persone che consiste in prevaricazione diretta o indiretta, fisica o verbale, in maniera sistematica e continuativa, a danno di un di un minore (o di un gruppo di minori) più debole o incapace di difendersi.

Cyberbullismo: qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di un a danno di un di un minore, che venga esercitata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

La legge del 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, entrata in vigore il 18 giugno 2017 è la legge che si occupa del fenomeno del cyberbullismo.

Art. 1

  1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in  quella  di  responsabili  di  illeciti,  assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
  2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo»  si  intende qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonché’ la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo.
  3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo.

La legge definisce anche il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nelle promozioni di attività preventive, educative e ri-educative.

L’insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

La legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, entrata in vigore il 14 giugno 2024 reca disposizioni volte a prevenire e contrastare sia i fenomeni del cyberbullismo che del bullismo.

In particolare, il provvedimento, all’art. 1 “Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71”, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per gli studenti, prevedendo l’adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché l’obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

Il bullo che commette reati penali può essere punito soltanto se viene denunciato, e se l’atto è molto grave, si procederà con la denuncia d’ufficio.

Quando c’è un’ipotesi di reato la legge prevede che la vittima possa presentare personalmente la querela alle forze dell’ordine o presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, purché l’interessato abbia compiuto i 14 anni. In caso contrario, possono presentarla i genitori (o chi detiene la potestà)

La querela deve essere sporta entro tre mesi dall’ultimo atto di bullismo subito dalla vittima o entro sei mesi nei casi di stalking e di revenge porn.

La segnalazione può provenire anche da terze persone, purché non sia fatta in forma anonima.

In caso di bullismo o cyberbullismo, la legge prevede la possibilità di chiedere:

  • il reclamo al Garante per la privacy;
  • oltre alla querela, anche la possibilità di avvalersi dell’ammonimento del questore al responsabile dell’episodio, (purché questi abbia un’età compresa tra 14 e 17 anni). Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Se neanche l’ammonimento dovesse bastare, allora non resterà che sporgere querela contro il bullo.
  • blocco dei contenuti lesivi o l’oscuramento immediato dei siti Internet sui quali avviene il cyberbullismo, In caso di mancato intervento dei gestori entro 48 ore, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a intervenire entro 48 ore (da precisare che, anche quando l’istanza viene accolta, non viene rimosso il contenuto lesivo ma ne viene reso impossibile l’accesso agli utenti: così facendo, il materiale potrà sempre essere utilizzato come prova sia dalla persona offesa sia dalle autorità);
  • Inibitoria: In alcuni casi, può essere richiesta una misura cautelare che vieti al bullo di avvicinarsi alla vittima.

Alcune osservazioni.

Viene anzitutto in rilievo che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni” (art. 97 c.p). Pertanto, il soggetto infra quattordicenne che ponga in essere una condotta integrante una fattispecie di reato, non è assoggettabile a pena alcuna, però se viene riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.

Si precisa che neppure i genitori di minori che pongano in essere condotte di bullismo o cyberbullismo potranno essere chiamati a rispondere penalmente poiché la responsabilità penale è personale.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno invece ritenersi civilmente responsabili, ex art. 2048, comma 1, c.c., se è ad essi ascrivibile la culpa in vigilando ed in educando.

La responsabilità parentale può essere esclusa, ai sensi del comma 3 dell’art. 2048 c.c., soltanto qualora i genitori dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

Laddove il reato venga commesso da un soggetto che abbia compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, (art. 98 c.p.) subirà la condanna penale per l’azione posta in essere, seppur diminuita.

Tuttavia, del conseguente danno (fisico e morale) patito dalla vittima ne rispondono i suoi genitori: finché infatti il reo non diventa maggiorenne, l’obbligo di risarcire i danni ricade sul padre e la madre (anche se divorziati).

La Legge prevede altresì la necessità di stabilire se al momento del fatto, il minore aveva capacità d’intendere e di volere.

A partire da 18 anni in poi, il reo risponde sia civilmente che penalmente delle sue condotte e, pertanto, oltre alle conseguenze del reato, dovrà sopportare l’obbligo del risarcimento del danno.

Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimento di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni sociali estremamente gravi che hanno origine prevalentemente in ambito scolastico e vedono sempre più spesso coinvolti minori tra gli undici e i diciassette anni.

Art. 2048 del codice civile “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver  potuto impedire  il fatto.

L’articolo 2048 del codice civile stabilisce che “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” quindi l’istituto scolastico e i docenti sono tenuti a sorvegliare il minore da quando varca i cancelli a quando esce (quindi anche durante l’intervallo o nelle pause tra una lezione e l’altra) e assumono la responsabilità civile per le condotte commesse dal giovane nell’arco di tempo in cui questi era sotto la sua custodia.

In tale categoria sono ricomprese numerose figure, tra le quali gli insegnanti, gli istruttori sportivi, gli organizzatori di gite, gli operatori nelle colonie estive e gli addetti alla vigilanza nei centri minorili di osservazione e di rieducazione.

L’istituto scolastico quindi è responsabile, durante il tempo in cui è affidato ai docenti, se un alunno commette atti intimidatori o di violenza (fisica o psicologica) ai danni dei propri compagni, poiché ogni insegnante, nell’esercizio delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale, la legge dice che se un docente assiste a un reato commesso da uno degli studenti dovrà obbligatoriamente sporgere denuncia alle forze dell’ordine.

Da ultimo si segnala che per sensibilizzare adulti e minori sull’importanza dei loro comportamenti con la legge n. 70/2024 è stata istituita anche la “Giornata del rispetto” il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte. In questa giornata (ma non solo in questa data) le scuole dovranno affrontare in diversi momenti della giornata scolastica le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione con l’auspicio di ottenere – grazie anche all’esempio dei docenti e della famiglia – dei minori più consapevoli delle conseguenze dei loro comportamenti e ridurre gli episodi di bullismo e cyberbullismo.