In caso di acquisto di un veicolo nuovo, ai sensi dell’art. 135 bis del Codice del Consumo, il consumatore ha diritto alla garanzia legale di conformità (2 anni).
La responsabilità è del venditore.
Il venditore è responsabile della garanzia legale. Il compratore, entro 60 giorni dalla scoperta del grave difetto, deve inviare una segnalazione con raccomandata A/R, e-mail o pec con allegazione di foto, video o perizie di esperti attestanti il difetto.
Il venditore è responsabile anche dei danni che l’anomalia del veicolo difettoso potrebbe causare (ad es. causa un incidente) e non solo dell’auto stessa.
La garanzia Legale prevede che “il bene acquistato debba essere conforme al contratto”; se l’auto quindi presenta difetti, si può richiedere al venditore l’eliminazione del difetto, la riparazione gratuita o nei casi più gravi, la sostituzione del veicolo o pretendere la risoluzione del contratto.
Il venditore sostituisce l’auto nuova difettosa solo se ripararla costerebbe di più.
In caso di difetto significativo o persistente, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto, ottenendo la restituzione del prezzo pagato.
Se il difetto non è risolvibile ma non compromette l’uso dell’auto, si può chiedere una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione del valore del veicolo.
La legge stabilisce anche che il rimedio non può gravare in modo eccessivo sul venditore, ovvero non sarà possibile chiedere la sostituzione del veicolo quando una riparazione è idonea a risolvere il problema.
Come previsto dalla nuova normativa (D.lgs. 170/2021), spetta quindi al venditore sostenere tutti i costi necessari per rendere conforme il veicolo, ivi compresi quelli di trasporto, manodopera e ricambi.
Questa garanzia legale è applicabile anche nel caso di acquisto di un’auto usata (La durata prevista è di regola di 2 anni dall’acquisto e comunque non inferiore ad un anno), purché venduta da un concessionario o da un rivenditore professionale mentre non vi è alcuna garanzia se il veicolo è acquistato da un privato.
Il venditore ha l’obbligo di fornire al consumatore informazioni chiare e complete sullo stato del veicolo, comprese le condizioni di anzianità della vettura, l’indicazione del chilometraggio, eventuali difetti. Il veicolo deve essere privo di vizi occulti e non devono essere taciute circostanze pregiudizievoli all’acquisto.
In caso di difformità tra lo stato descritto e quello effettivo, il consumatore ha diritto a far valere i propri diritti entro i termini di legge.
Nel caso di acquisto di un veicolo usato, la scelta del ricambio da sostituire deve essere proporzionata all’età e all’utilizzo della stessa. Sul punto su precisa che un’auto usata non ha le stesse aspettative di una nuova.
Il venditore ha l’obbligo di riparare l’auto, ma la scelta del ricambio deve essere ragionevole, tenendo conto del valore del veicolo e del tipo di guasto (se un pezzo viene sostituito con un pezzo nuovo, il maggior valore dovrà essere pagato dal proprietario del veicolo). Il venditore potrà effettuare la riparazione utilizzando componenti rigenerati o anche usati.
Qualora di fronte alle fattispecie come sopra rappresentate non vi sia la collaborazione del venditore si può ricorrere all’associazione dei consumatori o ad un legale per risolvere la controversia e tutelare i propri diritti.
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