Il Codice civile italiano, nell’interesse superiore del minore, sancisce l’obbligo di provvedere al benessere dei figli, assicurando loro mantenimento, istruzione ed educazione, in base alle possibilità economiche dei genitori. Tale responsabilità si estende fino al raggiungimento dell’autonomia economica da parte del figlio/a.
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. (Art. 316 bis Cod. civ. Concorso nel mantenimento).
Il primo e principale responsabile del mantenimento dei figli è il genitore, ma nel caso in cui entrambi i genitori non siano in grado di assicurare il mantenimento dei figli, a causa di situazioni economiche precarie o di altre difficoltà personali, i nonni sono chiamati a contribuire per garantire il loro benessere.
Appena le difficoltà del genitore vengano meno, questo torna immediatamente a carico dell’obbligato principale.
La decisione di coinvolgere gli altri ascendenti in ordine di prossimità spetta al giudice, che dovrà valutare attentamente le circostanze concrete del caso, tenendo conto delle capacità economiche di tutti i soggetti coinvolti. L’incapacità economica deve essere valutata in modo complessivo, considerando tutti i redditi e le risorse a disposizione del genitore.
La responsabilità solidaristica che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, non è quella di mantenere i nipoti, ma di fornire i mezzi necessari ai genitori affinché possano adempiere i loro doveri verso i figli.
L’obbligo in questione presenta una duplice caratteristica: è sussidiaria, attivandosi solo in caso di incapacità economica dei genitori, e indiretta, in quanto si concretizza non nel diretto mantenimento dei nipoti, bensì nel fornire ai genitori le risorse necessarie per adempiere ai loro doveri.
L’ordinamento giuridico italiano, pur riconoscendo l’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti, prevede che tale contributo sia commisurato alle loro capacità economiche, assicurando che tale obbligo non pregiudichi il loro tenore di vita.
Non è sufficiente che un genitore non paghi l’assegno di mantenimento per poter chiedere l’intervento dei nonni. Se uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro genitore nel superiore interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze utilizzando tutte le proprie risorse economiche e patrimoniali, fatta salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. L’obbligo degli ascendenti (nonni) di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo se l’altro è in grado di provvedervi.
Non è sufficiente che un genitore non paghi l’assegno di mantenimento per poter chiedere l’intervento dei nonni. È necessario dimostrare che l’altro genitore non è in grado, con le proprie risorse, di garantire il mantenimento dei figli.
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