LA CAPACITÀ GIURIDICA DELLE PERSONE FISICHE.

“La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.” (art.1 c.c.)

La capacità giuridica (l’idoneità ad entrare nel mondo giuridico, di essere titolari di diritti e doveri) consegue alla nascita (dal primo respiro) e cessa esclusivamente con la morte (fisica o celebrale*).

Quindi, qualunque essere umano, nato e vivente, senza alcuna distinzione di razza, sesso, condizioni economiche-sociali possiede tale capacità per il solo fatto di esistere.

* La morte cerebrale si verifica quando tutte le funzioni dell'encefalo cessano irreversibilmente. Ciò significa che il cervello, compreso il tronco encefalico, non è più in grado di svolgere alcuna attività. Con la morte cerebrale, si estingue la personalità giuridica. Ciò comporta la perdita di tutti i diritti e i doveri che il soggetto aveva in vita, inclusi quelli patrimoniali e personali. La morte cerebrale determina l'apertura della successione, dando luogo al trasferimento del patrimonio ereditario ai successibili.

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