Come abbiamo visto* l'articolo 1 del Codice Civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista con la nascita.
Tuttavia, nostro ordinamento giuridico riconosce e garantisce al concepito i diritti successori.
“Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche' non ancora concepiti.” (art. 462 c.c.)
I diritti del concepito sono sempre però subordinati all'evento della nascita**.
**Ciò significa che i diritti riconosciuti al concepito diventeranno effettivi solo se e quando il bambino nascerà vivo.
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