La segretezza della corrispondenza. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Pubblicato il 30 gennaio 2025 alle ore 12:03

L’articolo 15 della Costituzione Italiana sancisce la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Con questa norma la Costituzione rende effettiva la libertà di comunicazione e protegge la corrispondenza privata (lettere, buste suggellate, pacchi postali, messaggi di posta elettronica, comunicazioni scambiate in chat, la telefonata etc. etc.) che deve essere libera, non controllata né impedita, né divulgata senza il consenso dell’altro conservante, salvo i casi previsti dalla legge.

Tale norma si applica a tutti gli individui e ai soggetti collettivi privati, sia ai mittenti che ai destinatari e a tutti i soggetti che partecipano al rapporto comunicativo.

L’ articolo 616 del Codice Penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) tutela la privacy delle comunicazioni.

“Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza."

Chiunque consapevolmente legga una lettera non indirizzata a lui, la rubi, la nasconda, la distrugga o la divulga, commette un reato. Non è necessario che la lettera venga aperta (leggendo il contenuto in controluce) o che il contenuto sia letto integralmente ai fini della configurazione del reato.

Si parla di violazione di corrispondenza anche per chi sopprime o distrugga una corrispondenza. Un caso tipico di soppressione di corrispondenza è quello che si concretizza nel momento in cui un postino, non riuscendo a recapitarla, decide di sbarazzarsene buttandola nella spazzatura.

Anche tra coniugi è vietato spiare il cellulare o le e-mail; il coniuge che scopra le tracce di un tradimento leggendo le chat o le mail dell’altro (violazione della privacy) non può utilizzarle in tribunale per la causa di separazione.

In presenza di gravi indizi di reato o per alcune categorie di reati particolarmente gravi, il giudice può autorizzare il sequestro della corrispondenza e l’intercettazione di comunicazioni.

Si ricorda che chi fa una telefonata o la riceve non può farla ascoltare ad un’altra persona senza il consenso dell’altro conversante; può tuttavia registrarla a patto che tenga la registrazione per sé e non la divulghi.