I diritti inviolabili. Le pari opportunità sul lavoro tra uomo e donna.

Pubblicato il 13 febbraio 2025 alle ore 11:58

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

I diritti inviolabili dell’uomo sono diritti fondamentali che appartengono a ogni persona in quanto essere umano, indipendentemente dalla sua nazionalità, origine, sesso, religione o altra condizione. Questi diritti sono considerati appunto inviolabili perché non possono essere soppressi o limitati in modo illegittimo da alcun potere, sia pubblico che privato.

Tali diritti sono riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Le pari opportunità sono un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione Italiana (artt. 3, 37, 51 e 117.) a tutela dell’uguaglianza e garantendo ad ogni individuo la piena partecipazione attiva alla vita economica, politica e sociale senza distinzioni di alcun tipo (di genere, religione, convinzioni personali, razza, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale, politico).

La norma cardine sull’uguaglianza di genere è contenuta all’articolo 3 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”

La Costituzione italiana non solo riconosce la parità di diritti tra uomo e donna ma garantisce che tale uguaglianza si realizzi in ogni ambito della vita, da quello sociale a quello economico e politico.

Il riconoscimento del diritto di voto alle donne nel 1945 ha segnato un momento cruciale nel percorso verso la parità di genere, aprendo la strada al riconoscimento costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.

La parità di genere deve essere assicurata in tutti i campi, anche in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

In particolare l’articolo 37 della Costituzione sancisce il principio di parità di diritti tra uomo e donna nel lavoro.

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”

Il Decreto Legislativo n. 198 del 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, rappresenta una pietra miliare in materia di parità di genere.

Il D.Lgs. n. 198/2006 sancisce il divieto assoluto ad ogni discriminazione (indipendentemente dalla forma contrattuale) nell’accesso al lavoro, nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera.

In particolare nell’art. 42 si concentra sulle “azioni positive” (documenti programmatici mirati a introdurre azioni positive all’interno del contesto organizzativo e del lavoro) volte a promuovere l’occupazione femminile e l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro:

“Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

c) favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

e) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;

f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile”.

La Legge 162/2021 ha rafforzato la tutela delle pari opportunità nel contesto lavorativo, integrando il D.Lgs. n. 198/2006 con un sistema di certificazione e premialità per le aziende virtuose e con un inasprimento delle sanzioni per le violazioni.

Ad oggi, nonostante i progressi compiuti, persistono ancora delle disuguaglianze.

Le pari opportunità lavorative tra uomo e donna sono necessità inevitabili di un impegno congiunto da parte delle istituzioni, aziende, sindacati e dei singoli individui per la costruzione di una società più giusta e più equa.

 

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