L’ubriachezza è un’alterazione transitoria delle capacità psichiche e fisiche di un individuo, che può manifestarsi con diversi gradi di intensità, conseguente al consumo di alcol.
Nel codice penale italiano, l’ubriachezza è considerata in diverse forme, ciascuna con specifiche implicazioni giuridiche.
– Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. (art. 91 c.p.)
– Ubriachezza volontaria, colposa ovvero preordinata. (art. 92 c.p.)
– Ubriachezza abituale. (art. 94 c.p.)
– Ubriachezza cronica. (art. 95 c.p.)
– Ubriachezza manifesta. (art. 688 c.p.)
La “semplice” ubriachezza non va confusa con l’ubriachezza manifesta. L’ubriachezza manifesta è uno stato di alterazione psicofisica che eccede la comune ebbrezza e che si manifesta palesemente con comportamenti molesti o disturbanti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Un soggetto ubriaco è detto molesto laddove provoca risse, infastidisce i passanti, compie atti di vandalismo etc.
L’illecito può verificarsi indipendentemente da dove sia iniziata l’ubriachezza (sia quando un soggetto si sposta successivamente in un luogo pubblico o aperto al pubblico dopo essersi ubriacato in un luogo privato, sia quando l’ubriachezza avviene direttamente in tali luoghi).
Per luogo pubblico si intende un luogo destinato all’uso della collettività, come ad esempio una piazza, una strada, un giardino pubblico etc.
Per luogo aperto al pubblico, invece, è un luogo di proprietà privata accessibile a un numero indeterminato di persone, a determinate condizioni o in determinati momenti come ad esempio esercizi commerciali (bar, ristoranti, negozi, supermercati, discoteche etc.), luoghi di spettacolo (cinema, teatri, concerti etc.), luoghi di ritrovo (sale da ballo, circoli privati etc.), mezzi di trasporto (treni, autobus, aerei etc.).
L’ubriachezza in un luogo privato (abitazione privata) o in un luogo esposto al pubblico (abitacolo di un’automobile) non è di per sé un illecito a meno che non si verifichino ulteriori condotte che integrino altri reati.
L’ubriachezza sanzionata dall’articolo 688 del codice penale va tenuta distinta dallo stato di ebbrezza punito dal codice della strada.
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